Fallimento: revocatoria di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO – EFFETTI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – IN GENERE – Condanna all’equivalente monetario del bene oggetto dell’atto revocato – Domanda nuova – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Proponibilità anche in appello – Ammissibilità
Corte di Cassazione, Sez. 1 civ.,17 giugno 2009, n. 14098
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa.