La responsabilità in solido della controllante per le infrazioni delle proprie controllate

Impugnazione – Concorrenza – Intese – Art. 81, n. 1, CE, – Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE – Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Gruppo di società – Imputabilità delle infrazioni – Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate – Influenza determinante della società madre – Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100%

Il comportamento di una società controllata può essere imputato alla società controllante quando quest’ultima, pur avendo una propria personalità giuridica distinta, non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma sostanzialmente si attiene alle istruzioni impartitele dalla società controllante. E’ quanto ribadito dalla terza sezione della Corte di Giustizia Europea lo scorso 10 settembre, proc. C-97/08 P.
Il comportamento della controllata sul mercato, secondo i giudici europei, non può costituire l’unico elemento in grado di determinare la responsabilità della società controllante, essendo piuttosto uno dei segni dell’esistenza di un’unità economica.
Infatti, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi in considerazione – tra gli altri – anche tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata alla società controllante, che possono variare a seconda dei casi e non possono essere elencati in modo tassativo.
Continua la Corte affermando che ” … il diritto comunitario in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell’entità economica che ha compiuto l’infrazione. Orbene, se la società controllante rientra in tale unità economica, che, (…), può essere costituita da più persone giuridiche, tale società controllante è considerata responsabile in solido dei comportamenti anticoncorrenziali unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità. Infatti, anche se la società controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa. In tale contesto ne deriva che la responsabilità della società controllante non può essere considerata una responsabilità oggettiva.”