Il fallito può chiedere il risarcimento danni anche quando la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali

Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 29 ottobre 2008, n. 25978

Il fallito può chiedere nello stesso procedimento fallimentare, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., il risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave non soltanto se, in seguito ad opposizione, la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata revocata per mancanza dei presupposti di diritto sostanziale, ma anche quando la sentenza stessa sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali.
Deve ritenersi che l’esistenza del danno si configuri in re ipsa in conseguenza della privazione della disponibilità dell’azienda, analogamente a quanto è pacificamente affermato (Cass. n. 827/2006, 10498/2006, 378/2005, 13630/2001, 7692/2001) in relazione alla privazione della disponibilità del bene oggetto di occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione.