Le novità nell’appalto privato: brevi note

Il 16 giugno 2008 (decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 16 Aprile 2008) il decreto interministeriale n. 74 del 25 febbraio 2008 è diventato operativo: individua la documentazione concernente l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 35 (commi 28-35) della legge n. 248/2006 negli appalti e subappalti di opere, forniture e servizi.

Il provvedimento aggiorna le regole in materia di responsabilità solidale nell’ambito degli appalti, già oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Conseguentemente, divengono quattro le fonti normative di riferimento della disciplina in relazione alla figura del committente.

In primis, l’art. 1676 c.c. che statuisce la responsabilità diretta in capo al committente per gli importi dovuti e non corrisposti ai dipendenti dell’appaltatore (e non anche del subappaltatore): tale norma prevede un limite al principio della solidarietà costituito dal debito che il committente ha verso l’appaltatore.

In tal modo, i lavoratori non possono pretendere alcunché dal committente nel caso in cui quest’ultimo abbia saldato ogni debito con l’appaltatore.

Tale norma non prevede alcun limite temporale e, seppur riferita a tutti i committenti (anche persone fisiche, ad esempio, che non esercitano attività di impresa), può considerarsi residuale.

Gli appalti di opere e servizi in cui il committente sia imprenditore o datore di lavoro, infatti, sono regolati dall’art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003 che prevede la responsabilità solidale in capo al committente sia con l’appaltatore che con eventuali ulteriori subappaltatori per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributi previdenziali non riconosciuti ai lavoratori impiegati nell’appalto.

Detta norma, contrariamente a quanto detto per l’art. 1676 c.c., prevede un limite temporale entro cui eccepire la solidarietà, individuato in due anni dalla cessione dell’appalto.

Non è previsto, invece, alcun tetto massimo di importo.

Potenzialmente, dunque, il committente potrebbe essere costretto a riconoscere ai dipendenti dell’appaltatore – ed eventuali subappaltatori – prestazioni retributive e contributive per importi ben superiori al valore dell’appalto.

La terza fonte normativa è da individuarsi nell’art. 35 (commi 32-33) della legge 248/2006 che con il decreto interministeriale n. 74/2008 è entrata in vigore il 16 giugno 2008.

La novità prevede che il committente debba provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito con l’appaltatore soltanto in seguito all’esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e dei premi assicurativi.

L’inosservanza di tale modalità di pagamento implica a carico del committente una sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro.

Il pagamento della sanzione non è automatico dal momento che questa si applica solamente nel caso in cui i versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non siano stati effettuati.

L’ultima disposizione a cui fare riferimento è il decreto interministeriale n. 74/2008 che individua i documenti che il subappaltatore deve trasmettere all’appaltatore per comprovare l’avvenuto versamento di ritenute fiscali, contributi previdenziali, contributi assicurativi.

Il decreto stabilisce che l’appaltatore può richiedere al subappaltatore di attestare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali mediante il rilascio di una dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 e di copie del modello F24 riferito al singolo subappalto accompagnate dalle ricevute comprovanti l’avvenuto addebito.

Similmente, ai fini dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, il subappaltatore è tenuto a rilasciare all’appaltatore un prospetto analitico con i nomi dei lavoratori impiegati, l’ammontare delle retribuzioni a ciascuno corrisposte e l’indicazione dell’aliquota applicata e relativi contributi versati, accompagnato dal DURC e da una dichiarazione allo stesso corredata che attesta che i versamenti sono riferibili anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera.

In ogni caso, tuttavia, è previsto che in alternativa ai suddetti documenti, il subappaltatore possa rilasciare una asseverazione fiscale e contributiva redatta dai soggetti individuati nel decreto, secondo modelli allo stesso allegati.

Con l’acquisizione della predetta documentazione e con l’esercizio dei relativi controlli, l’appaltatore è esonerato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore (che resta comunque limitata al valore del corrispettivo dovuto).

Stessa cosa non può dirsi per il committente, la cui responsabilità solidale permane in ogni caso.

Con l’acquisizione della documentazione di cui al decreto interministeriale n. 74/2008, infatti, egli potrà tuttalpiù evitare di incorrere nella sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 35 comma 33 L. 248/2006 (da 5 a 200 mila euro).