Società – Scioglimento e liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese della società attrice nelle more del giudizio – Effetti – Interruzione del processo

Tribunale di Modena, ordinanza 17 luglio 2008 n. 3325 – Giudice unico Cigarini

Ai sensi del riformato art. 2945 la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società anche in presenza di creditori insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti (*). Ne consegue che in caso di pendenza di giudizio nei confronti della società estinta, atteso che la sentenza contro la stessa sarebbe inutiliter data , deve essere dichiarata l’interruzione del processo.

(*) Il principio che emerge dalla legge di riforma, che concerne non tanto la cancellazione in sé quanto  i suoi effetti e che trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte in precedenza, sembra implicitamente confermato dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l’ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori; si tratta – dunque – di una agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall’art. 303 c.p.c., comma secondo, per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta.